Corsa agli investimenti in innovazione tecnologica e design per le imprese che intendono usufruire del credito d’imposta previsto dai commi 201 e 202 dell’articolo 1 della legge 160/2019. Per i soggetti solari scade infatti al 31 dicembre 2025 il termine previsto dai commi 203-ter, 203-quarter e 203-sexies dell’articolo 1 della legge 160/2019 per il riconoscimento del credito d’imposta calcolato nella misura del 5% delle spese ammesse, con massimale annuo del beneficio di 2 milioni di euro, elevato a 4 milioni di euro per l’innovazione tecnologica 4.0.
Terminerà, invece, con il bilancio in corso al 31 dicembre 2031 il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 200, della legge 160/2019) la cui misura è pari al 10% con il massimale di 5 milioni di euro.
Le spese ammissibili
Le spese ammissibili sono analiticamente elencate nei commi 200-202 dell’articolo 1 della legge 16/2019 e consistono sostanzialmente nei costi di personale direttamente impiegati nelle operazioni svolte all’interno dell’impresa (dipendenti, collaboratori, autonomi), ammortamenti e canoni di locazione su beni mobili e software utilizzati nei progetti, spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento dell’attività da parte del commissionario, spese di consulenza e per materiali e forniture impiegati nei diversi progetti.
Le regole comuni a tutte le spese prevedono che le spese del personale, i compensi degli amministratori, le quote di ammortamento su beni materiali, mobili e software, i canoni di locazione finanziaria e semplice, le spese di consulenza, e le spese per materiali e forniture (articolo 6 del Dm 26 maggio 2020):
1. siano considerate ammissibili nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità;
2. debbano essere assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute;
3. rilevino temporalmente secondo i criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir, per tutte le imprese, indipendentemente dai principi contabili adottati e dalla eventuale capitalizzazione;
4. siano effettivamente sostenute;
5. corrispondano alla documentazione contabile predisposta dall’impresa (documenti, prospetti e carte di lavoro, pareri e perizie di consulenti e professionisti, tra cui anche l’apposita certificazione obbligatoria rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, secondo quanto previsto dal comma 205 dell’articolo 1 della legge 160/2019);
6. si riferiscano ad attività per le quali è predisposta una relazione tecnica che ne illustri le finalità, i contenuti e i risultati, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura per responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Inoltre, per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue l’attività.
L’utilizzo
I crediti d’imposta, non tassabili ai fini Ires e Irap, sono utilizzabili solo in compensazione in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione obbligatoria e di comunicazione (vedasi decreto direttoriale Mimit del 24 aprile 2024).
Il cumulo
Il credito è cumulabile con altre agevolazioni fiscali (si veda il comma 204 dell’articolo 1 della legge 160/2019) a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non venga a determinare il superamento del costo sostenuto.
La certificazione
Va ricordato che l’articolo 23 del Dl 73/2022 ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti svolti (inclusi quelli del periodo 2015-2019) o da svolgere, classificandoli nell’ambito delle attività ammissibili, con «effetti vincolanti» nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in caso di risultato positivo.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 6 novembre 2025.