Nel pieno della quarta rivoluzione industriale, con l’intero sistema produttivo chiamato a rinnovarsi attraverso l’integrazione tra macchine, software e persone, le imprese italiane si trovano a dover difendere la legittimità dei crediti d’imposta maturati per investimenti 4.0 di fronte a istanze di verifica che sembrano ignorare lo spirito stesso della normativa. Sempre più spesso, in fase di accertamento, si richiede che le imprese producano una «adeguata e sistematica reportistica» esclusivamente in formato cartaceo o, comunque, statico. Una pretesa che, oltre a essere tecnicamente anacronistica, si pone in netta contraddizione con il modello stesso della Transizione 4.0.
Questa posizione è in palese contrasto non solo con la logica degli incentivi, ma anche con la normativa tecnica e le prassi di riferimento che regolano l’accesso e il mantenimento dei benefici. Come si può, nel contesto di una rivoluzione digitale, valutare l’effettiva adozione del paradigma 4.0 richiedendo alle imprese strumenti di rendicontazione propri di un modello industriale 1.0?
Il paradigma 4.0
La circolare 4/E del 30 marzo 2017, pubblicata congiuntamente dalle Entrate e dal ministero dello Sviluppo economico, è ancora oggi il fondamento interpretativo dell’impianto Industria 4.0. In essa, si precisa che la vera trasformazione tecnologica non risiede nella mera presenza di macchine avanzate, ma nell’integrazione tra le componenti fisiche (beni strumentali) e i sistemi digitali. Questo è il cuore del paradigma 4.0.
Le direttrici su cui si fonda la trasformazione sono:
interconnessione: la capacità del bene di scambiare informazioni con sistemi interni ed esterni, in modo documentato e verificabile;
virtualizzazione: la presenza di un digital twin aggiornato in tempo reale, che consente simulazioni e previsioni basate su dati di processo;
decentralizzazione: l’autonomia dei componenti nel correggere anomalie o ottimizzare processi;
interazione da remoto: la possibilità di intervenire a distanza sui beni, per diagnostica o controllo;
elaborazione in tempo reale: la capacità di monitorare costantemente e reagire in funzione dei dati acquisiti.
Non è dunque sufficiente installare una macchina interconnessa. È necessario che questa generi, scambi e renda disponibili dati in modo continuativo, automatico e digitale.
Accesso ai sistemi informativi
La prassi di riferimento UNI/PdR 171:2024 ha colmato un vuoto interpretativo, fornendo uno standard tecnico condiviso sulla cosiddetta «adeguata e sistematica reportistica». Essa non solo riconosce come pienamente valida la raccolta di evidenze tramite sistemi informativi (Mes, Erp, Scada ecc.), ma ne valorizza la superiorità rispetto alla produzione documentale statica. Al paragrafo 5.2, la prassi è chiarissima: «Vero è che l’accesso in tempo reale a sistemi di gestione del bene agevolato (quale, a titolo esemplificativo, un sistema Mes) può, anche in sede di accertamento, risultare valido a dimostrare l’effettivo scambio dati avvenuto nel periodo di fruizione».
E ancora, a pagina 29: «In generale la reportistica generabile dai sistemi MES consente di soddisfare questo punto. In altri casi può essere opportuno documentare il processo di interscambio attraverso evidenze acquisite mediante, ad esempio, immagini o screenshot».
La stessa prassi definisce un fascicolo 4.0 digitale, in cui sono raccolti log, file XML, flussi di dati, identificativi IP, timestamp e ogni altro elemento che garantisca la tracciabilità e l’autenticità della comunicazione tra beni e sistemi.
Gli organi accertatori
È paradossale che gli stessi verbali della Gdf citino espressamente le caratteristiche del paradigma 4.0 richiamate dalla circolare 4/E e dalla Guida al piano Industria 4.0 (varato ormai nel 2016), ribadendo l’importanza della cooperazione tra sistemi, dell’accesso remoto, della reattività in tempo reale. Tuttavia, nella prassi, queste stesse autorità arrivano a mettere in discussione report digitali ottenuti da sistemi certificati, pretendendo forme cartacee periodiche, che nulla aggiungono alla verificabilità e spesso risultano addirittura fuorvianti. In uno dei verbali analizzati si legge chiaramente: «Non esistono macchine Industria 4.0 per definizione. È la modalità di utilizzo e l’inserimento nel sistema di fabbrica che le abilita al paradigma 4.0 [...] utilizzare secondo il paradigma di Industria 4.0 significa mantenere nel tempo tale modalità di utilizzo».
Eppure, nella stessa relazione, si contesta all’impresa l’aver fornito log trimestrali generati da un sistema Mes, suggerendo che questi non dimostrerebbero “in modo granitico” l’interconnessione. Il cortocircuito è evidente.
La prova digitale
Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni accertatori, i sistemi digitali offrono vantaggi unici: persistenza (ogni transazione e log è conservato e non modificabile); tracciabilità (è possibile ricostruire ogni interazione tra bene e sistema, anche anni dopo); autenticità (le comunicazioni tra dispositivi sono firmate digitalmente e non manipolabili); accessibilità immediata (l’accertatore può eseguire query in tempo reale, con campionamento flessibile); completezza (un file log aggregato mostra l’intero ciclo di vita operativo del bene, superando la parzialità di un report redatto manualmente).
In sintesi, un’infrastruttura digitale ben progettata fornisce evidenze più robuste, complete e verificabili di qualunque fascicolo cartaceo.
Un binomio strategico
La digitalizzazione, oltre a essere un prerequisito tecnico del paradigma 4.0, è anche una chiave per la semplificazione degli adempimenti e l’efficacia dei controlli. I legislatori europeo e nazionale hanno tracciato da anni la strada della dematerializzazione amministrativa. Bloccarla, invocando formalismi superati, significa ostacolare il processo di modernizzazione.
Come riportato nella stessa UNI/PdR 171:2024: «Non è sufficiente che i requisiti siano presenti al momento della perizia [...] è necessario che gli stessi vengano mantenuti per tutto l’arco di fruizione dei benefici e che la loro sussistenza venga adeguatamente documentata». È proprio la struttura digitale dei sistemi aziendali che consente questo monitoraggio continuo. Non esistono alternative migliori.
Chiamata alla responsabilità
Occorre un cambio di paradigma anche nell’approccio degli organi verificatori. Come le imprese hanno dovuto evolversi verso modelli digitali, anche chi controlla deve aggiornare metodi, strumenti e criteri valutativi. Non si può più accettare che un log digitale generato automaticamente venga considerato “non sistematico”, mentre un file Excel estratto manualmente e stampato venga ritenuto “sufficiente”.Il rischio è duplice: disincentivare gli investimenti più avanzati e virtuosi; esporre il sistema a contenziosi per ragioni meramente formali.La Transizione 4.0 non può essere valutata con strumenti 1.0. Le imprese che investono in digitalizzazione vanno accompagnate, non ostacolate. La «reportistica adeguata e sistematica» non è sinonimo di fascicoli stampati, ma di sistemi robusti, tracciabili, documentabili, persistenti. Sono questi i presidi richiesti dalla legge e legittimati dalla prassi tecnica. È tempo che anche l’accertamento fiscale si digitalizzi, riconoscendo il valore della prova informatica come strumento di certezza, non come minaccia. Solo così la Transizione 4.0 può compiersi davvero.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e tributi del 18 luglio 2025.