La Regione Umbria ha pubblicato i criteri per la concessione degli aiuti previsti dall’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l’annualità 2025/2026, nell'ambito dell'OCM Vino.
Potranno beneficiare del sostegno le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Possono altresì beneficiare dell’aiuto i richiedenti in possesso di autorizzazioni al reimpianto di vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti. In particolare, le domande potranno essere presentate da:
- gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- le società di persone e di capitali esercenti attività agricola;
- le cooperative agricole;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti;
- i consorzi di tutela dei vini a DOP/IGP riconosciuti.
Il sostegno potrà riguardare una o più delle seguenti attività di intervento:
- Riconversione varietale, che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- Ristrutturazione, che consiste:
- nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole da un punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.
Limitatamente alla campagna 2025/2026, non sono ammissibili all’aiuto gli interventi di sovrainnesto e le azioni di miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.
Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione realizzati nell’ambito di progetti singoli, la superficie minima ammissibile ai benefici è di 0,5 ettari. Per le aziende che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, la superficie minima è di 0,3 ettari. Nel caso di progetti collettivi presentati da organismi associativi la superficie minima complessiva oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione è stabilita in 5 ettari. Per le aziende che partecipano ad un progetto collettivo la superficie minima ammissibile è fissata in 0,3 ettari. La superficie ammissibile all’aiuto per ciascuna domanda e per ciascun beneficiario indentificato attraverso il CUAA, non può essere superiore a 10 ettari.
Il contributo a fondo perduto sarà erogato nelle seguenti forme:
- compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell’intervento, può ammontare fino al 100% della perdita ed è fissata nell’importo massimo complessivo di 3.000 euro/Ha per gli interventi che prevedono l’estirpazione e il reimpianto;. Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora il beneficiario sia già in possesso di autorizzazione al reimpianto al momento della presentazione della domanda di sostegno o se l’intervento è realizzato con l'impegno ad estirpare una equivalente superficie vitata (reimpianto anticipato).
- contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione nel limite del 50% dei costi ammessi.
Si attende la pubblicazione del bando.