Coronavirus - Aiuti e incentivi alle imprese

D.l. "Cura Italia": sospensione dei finanziamenti (art. 56, co. 2, d.l. 18/2020 e art. 65, d.l. 104/2020)

Governo Italiano
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Stato Bando
Ente Emanatore
Settori Ateco
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Beneficiano liberi professionisti e microimprese e PMI italiane che, alla data di entrata in vigore del decreto (18 marzo 2020), hanno ottenuto prestiti o linee di credito.

Per usufruire delle misure i beneficiari non devono avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Inoltre i candidati non potranno avere rate insolute anche parzialmente da oltre 90 giorni.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella nota del 22 marzo 2020 ha specificato che può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che la sospensione del rimborso dei finanziamenti deve intendersi applicabile anche alle misure agevolative di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) che prevedono finanziamenti concessi in modalità diretta. Pertanto, le micro, piccole e medie imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati erogati direttamente dalla DGIAI, potranno beneficiare della moratoria fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate di finanziamento in scadenza oppure già scadute, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento, a condizione che non sia stato già notificato il provvedimento di revoca delle agevolazioni e che non sia decorso un termine superiore a 90 giorni dal verificarsi dei presupposti di revoca per morosità nella restituzione delle rate.

Dimensione impresa
Micro, Piccola, Media
Ambito territoriale
Iniziative
Liquidità aziendale
Investimenti
Accise, Canone di locazione, Sostegno al credito, Garanzie, Patrimonializzazione, Risarcimento danni
Interventi ammissibili e spese agevolabili

Tra le misure previste dal maxi decreto emergenza "Cura Italia" a sostegno del sistema sanitario, dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, spicca l'art. 56, co. 2, che dispone la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari

Tipo di contributo
Altro
Modalità erogazione contributo
Vengono "bloccate" linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.
 
La moratoria si articola nelle seguenti misure di sostegno finanziario:
  • possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
  • proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
  • sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. Al riguardo il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha puntualizzato che il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

Gli oneri amministrativi restano a carico degli intermediari. Resta salvo che le imprese possono beneficiare della sospensione anche della sola quota capitale.

La sospensione del pagamento delle rate si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativoNuova Sabatini”. La sospensione è riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita per detti finanziamenti.

Con la circolare n. 146549 del 18 maggio 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico disciplina le misure di moratoria per i finanziamenti agevolati per i progetti presentati a valere sui bandi FCS, FIT e PIA Innovazione, con la quale si riconosce alle imprese di micro, piccola e media dimensione, che ne facciano istanza, la sospensione nella restituzione delle rate di finanziamento.

In particolare:

  • per progetti presentati in ambito FCS: considerato che la rata è semestrale, l’impresa che a far data dal 1° febbraio 2020 al 30 settembre 2020 ha una rata in scadenza, al 30 giugno 2020, potrà usufruire della sospensione del pagamento fino al 31 gennio 2021, senza nessun aggravio di ulteriori costi. Dal 1° ottobre 2020 la rata sospesa dovrà essere regolarizzata e pagata entro la scadenza della rata successiva ovvero entro il 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa vigente in materia di morosità;
  • per i progetti presentati in ambito FIT e PIA Innovazione: tenuto conto che le rate sono annuali ed hanno una diversa cadenza legata alla data di emissione del decreto di concessione provvisoria, l’impresa che a far data dal 1° febbraio 2020 al 30 settembre 2020 ha una rata annuale in scadenza potrà usufruire della sospensione del pagamento fino al 31 gennaio 2021, senza nessun aggravio di ulteriori costi. Dal 1° ottobre 2020 la rata sospesa dovrà essere regolarizzata e pagata entro la scadenza della successiva rata, nel rispetto della normativa vigente in materia di morosità.
Cumulabilità
Modalità di partecipazione

Dopo una prima proroga dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato la moratoria al 30 giugno 2021.

Il Decreto Sostegni - bis proroga al 31 dicembre 2021 la moratoria limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.

Sempre il d.l. 25 maggio 2021, n. 73 proroga la sospensione delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2021 per le sole imprese che avevano già richiesto la sospensione dei pagamenti entro il 31 gennaio 2021 e la cui richiesta non fosse stata già rigettata. Per poter ottenere la proroga fino al 31 dicembre 2021, le imprese dovranno inviare la richiesta entro il 15 giugno 2021 all'indirizzo PEC: moratoriacovid19@postacert.invitalia.it

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L'ABI ha stabilito che per accedere al beneficio l'impresa dovrà trasmettere una comunicazione corredata della dichiarazione con la quale autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19


Le imprese beneficiarie delle agevolazioni gestite da Invitalia e non già oggetto di provvedimenti di revoca o di risoluzione del finanziamento possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti in scadenza fino al 30 settembre 2020, tramite PEC all’indirizzo moratoriacovid19@postacert.invitalia.it unitamente ad una dichiarazione con la quale si attesta “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.


Le imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati erogati direttamente dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) devono inoltrare un’apposita istanza alla Divisione della DGIAI competente per la misura agevolativa interessata, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si dichiara “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.


Le micro, piccole e medie imprese che abbiano presentato progetti in ambito FCS, FIT e PIA INNOVAZIONE per beneficiare della sospensione le imprese beneficiarie dovranno presentare la richiesta di moratoria unicamente al Soggetto gestore secondo il modello allegato alla circolare. 

Telematica Italia srl ha elaborato un modello di adesione alla moratoria ed è disponibile a prestare assistenza per la corretta compilazione del modello ed in merito alla opportuna modalità di trasmissione all’intermediario finanziario interessato.

N.B.: Gentile Cliente, nell'ipotesi in cui la misura fosse di tuo interesse, ti invitiamo a comunicarcelo entro e non oltre il al fine di permettere al Consulente di gestire in tempo utile la tua pratica.
Provvedimento
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E' operativo il Fondi di Garanzia sulle misure previste dall'art. 56 del d.l. 2Cura Italia", per approfondire clicca qui.

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