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Credito d'imposta Transizione 5.0 (art. 38, d.l. 19/2024)

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
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Stato Bando
Ente Emanatore
Settori Ateco
Destinatari

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, e' riconosciuto, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta.

Secondo l'art. 1, c. 427, l. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ES Co) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente. 



Dimensione impresa
Micro, Piccola, Media, Grande
Ambito territoriale
Iniziative
Investimenti
Attrezzature, Efficienza energetica/rinnovabili, Hardware, Macchinari, Software, Fotovoltaico
Interventi ammissibili e spese agevolabili

Sono agevolabili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto:

  1. beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  2. beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  3. attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

I progetti di innovazione così composti sono ammissibili a condizione che esclusivamente dagli investimenti sub a) consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% ovvero una riduzione dei consumi energetici del processo interessato dall’investimento non inferiore al 5%.

BENI MATERIALI E IMMATERIALI NUOVI:

  • beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;
  • beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (“Energy Dashboarding”). 

BENI MATERIALI FINALIZZATI ALL'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA: sono agevolabili beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva. 

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Le spese per la formazione del personale sono agevolabili a condizione che:

  • siano finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
  • rientrino nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • non superino, in ogni caso, il limite massimo di spesa di 300.000 euro. 

Il medesimo soggetto beneficiario può completare in ciascuna annualità compresa nell’ambito temporale 2024 o 2025 uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, indipendentemente dalla data di avvio del progetto.

Tipo di contributo
Credito imposta
Modalità erogazione contributo

Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 euro, nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 euro per anno per impresa beneficiaria.

La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento e' rispettivamente aumentata:

  • al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;
  • al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, e' calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito e' calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.

Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali nonche' con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica

L'art. 1, c. 427,  l. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) introduce le seguenti novità: 

  • per taluni investimenti agevolabili, la base di calcolo passa da un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo ad un importo pari, a seconda della tipologia di modulo fotovoltaico oggetto dell’investimento, al 130%140% e 150% del loro costo;
  • il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10.000.000 euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 euro per anno per impresa beneficiaria
  • La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento e' rispettivamente aumentata:
    • al 40% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;
    • al 45% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.
  • si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
  • si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Queste disposizioni si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1 ° gennaio 2024. La possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote, in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1 ° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2025 è subordinata all'invio di apposita comunicazione del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa. 

AGGIORNAMENTO DEL 3/04/2026: Il dl 42/2026 modifica le disposizione del Decreto Fiscale prevedendo che l'ammontare del credito d'imposta fruibile per chi ha presentato la comunicazione preventiva è pari al 89,77% dell'ammontare del credito richiesto con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge 232/2016 e alle spese di formazione del personale.

La dotazione finanziaria è di 1.039.500.000 euro per l'anno 2024, 3.118.500.000 euro per l'anno 2025 e 1.302,3 milioni per il 2026.

Cumulabilità
Modalità di partecipazione

Per accedere al credito d’imposta occorre inviare richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato messo disposizione dal GSE. Il GSE, controllata la documentazione, invia al Mimit l’elenco delle imprese che possono fruire dell’agevolazione e l’importo prenotato.

Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, trascorsi cinque giorni dall’invio dell’elenco dei beneficiari della misura da parte del Gse all’Agenzia. Con RISOLUZIONE N. 63/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo: “7072” - denominato “Credito d’imposta - Transizione 5.0 - Articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19”.

L’eventuale residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi in cinque quote annuali di pari importo.

Dalle 12:00 del 7 agosto 2024 è possibile inviare le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione: le istanze devono essere presentate tramite il sistema telematico disponibile nella sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE (www.gse.it).

Tramite lo stesso sistema telematico dalle 12:00 del 12 settembre 2024 è possibile presentare le comunicazioni di completamento del progetto di innovazione.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, le imprese che hanno validamente presentato la comunicazione di accesso e le comunicazioni periodiche, trasmettono, entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite la Piattaforma informatica, apposita comunicazione in relazione al completamento del progetto di innovazione. 

Con d.d. 6 novembre 2025 è comunicato l'esaurimento risorse. Alle imprese che, a partire dal 7 novembre 2025 presentano comunicazioni di prenotazione del credito di imposta, è inviata una ricevuta di indisponibilità delle risorse. Le comunicazioni di prenotazione si intendono in ogni caso trasmesse e nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa secondo l’ordine cronologico di trasmissione.

Aggiornamento del 21 novembre 2025: le comunicazioni potranno essere inviate fino al 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18:00 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025.

Aggiornamento del 12 gennaio 2026: il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale.

A partire dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2026, le imprese che in data successiva al 6 novembre 2025 hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto “Transizione 5.0", potranno inviare le successive comunicazioni sulla Piattaforma informatica del GSE.

N.B.: Gentile Cliente, nell'ipotesi in cui la misura fosse di tuo interesse, ti invitiamo a comunicarcelo entro e non oltre il al fine di permettere al Consulente di gestire in tempo utile la tua pratica.
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