Coronavirus - Aiuti e incentivi alle imprese

Credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva - 2024 (art. 15, l. 220/2016)

Governo Italiano
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Stato Bando
Ente Emanatore
Settori Ateco
Destinatari

Sono ammessi ai benefici i produttori indipendenti originari.

I soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

  • sede legale nello Spazio Economico Europeo;
  • essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
  • essere società di capitale aventi capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiori a 40.000 euro; tali limiti sono ridotti all’importo di 10.000 euro in relazione ai cortometraggi;
  • essere diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
  • essere in possesso di classificazione ATECO J 59.11, fatta eccezione per i produttori che presentano richiesta di credito d’imposta per la produzione di videoclip;
  • essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e applicare i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.


Dimensione impresa
Micro, Piccola, Media, Grande
Ambito territoriale
Iniziative
Investimenti
Produzione e distribuzione opere
Interventi ammissibili e spese agevolabili

Sono sostenuti gli investimenti effettuati per la produzione di opere audiovisive che abbiano la nazionalità italiana e i requisiti di eleggibilità culturale.

Le opere audiovisive eleggibili al credito d’imposta, in possesso dei requisiti previsti dal decreto, sono:

  • le opere cinematografiche o film che rispettano i requisiti per la destinazione cinematografica;
  • le opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un servizio di media audiovisivo lineare di ambito nazionale;
  • le opere audiovisive destinate al pubblico per mezzo di un servizio di media audiovisivo non lineare ovvero a richiesta;
  • le opere di animazione cinematografiche, televisive e web;
  • i documentari cinematografici, televisivi e web;
  • i cortometraggi cinematografici, televisivi e web;
  • i videoclip diffusi al pubblico in Italia mediante un servizio di media audiovisivo lineare oppure a richiesta.

Con riferimento al costo:

  • sono eleggibili gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia per un ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5% del costo complessivo di produzione, a condizione che siano direttamente imputabili esclusivamente alla specifica opera audiovisiva per la quale si richiede il beneficio;
  • sono eleggibili, nella misura massima del 30% del costo complessivo di produzione, i costi relativi alle voci “Soggetto e sceneggiatura”, “Direzione”, “Attori principali”, così detti “costi sopra la linea”, al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali;
  • non sono eleggibili il compenso per la produzione (“producer fee”) e le spese generali dell’impresa; ciascuna delle due voci è imputabile nel costo complessivo di produzione nella misura massima del 7,5% del medesimo costo;
  • i costi del personale e delle figure professionali disciplinati da contratti collettivi nazionali di lavoro sono eleggibili, per ciascun prestatore di lavoro, entro l’importo previsto nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, incrementato fino ad un massimo del 20%.

Ai fini del calcolo del credito d’imposta, sono eleggibili le spese:

  1. sostenute per l’acquisto di beni e servizi da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia;
  2. sostenute per l’acquisto di beni e servizi da imprese che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia o siano soggette a tassazione in Italia, nonché, a condizioni di reciprocità, da imprese con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbiano una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
  3. sostenute nei confronti di persone fisiche fiscalmente non residenti in Italia ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato dalla predetta spesa;
  4. sostenute per adempiere alle previsioni del Protocollo di sicurezza dei lavoratori cineaudiovisivi, relativo all’emergenza sanitaria da COVID-19, inclusi i costi assicurativi e per tamponi per tutto il personale coinvolto nella produzione; 
  5. sostenute per l’adozione di protocolli volti a ridurre l’impatto ambientale delle produzioni audiovisive o per altre eventuali azioni in materia di sostenibilità ambientale.
Tipo di contributo
Credito imposta
Modalità erogazione contributo

E' concesso un credito d'imposta in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% del costo complessivo di produzione di opere audiovisive.

I crediti d'imposta e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50% del costo dell'opera audiovisiva. Tale limite è innalzato al 60% per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro. Il limite è altresì elevato al 100% del costo complessivo per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi DAC. Il limite è altresì elevato all’80% del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:

  • documentario, opera prima, opera seconda, opera di giovani autori e cortometraggio aventi un costo di produzione inferiore a 3.500.000 euro, ridotto a 1.000.000 euro per i documentari e a 200.000 euro per i cortometraggi;
  • opere di animazione che siano state dichiarate non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
  • opere che abbiano ottenuto i contributi selettivi e che siano state dichiarate non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
  • film che abbiano un costo di produzione inferiore a 3.500.000 euro e che siano stati dichiarati non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
  • film che siano stati distribuiti in meno del 20% degli schermi attivi e che siano stati dichiarati non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.

Fermi restando i limiti sopra elencati, il credito d’imposta è riconosciuto in misura non superiore ai seguenti importi:

  1. in caso di opere cinematografiche, televisive e web, di documentario e di animazione, fino all'ammontare massimo di 9.000.000 euro per opera;
  2. in caso di opere cinematografiche, televisive e web, di documentario e di animazione, alla cui copertura del costo complessivo di produzione concorrano, per almeno il 30%, risorse provenienti da Paesi al di fuori dell’Italia, fino all'ammontare massimo di 18.000.000 euro per opera.

I crediti d’imposta che rientrano nei limiti di cui alla lettera a) sono imputati all’esercizio fiscale di presentazione della richiesta preventiva. Il limite di cui alla lettera b) è imputato per l’importo massimo di euro 9.000.000 all’esercizio fiscale di presentazione della richiesta preventiva e per l’eccedenza in parti uguali ai tre esercizi fiscali successivi.

I crediti sono utilizzabili in compensazione.

Cumulabilità
Modalità di partecipazione

Le richieste possono essere presentate dalle 17:00 del 28 ottobre 2024. Le domande possono essere inviate:

  • presentando esclusivamente la richiesta definitiva in relazione a opere già completate;
  • presentando la richiesta preventiva non prima di 60 giorni antecedenti al conseguimento dei requisiti previsti e, successivamente, la richiesta definitiva.

Le richieste esclusivamente definitive devono essere presentate successivamente alla richiesta della nazionalità definitiva ed entro 180 giorni dalla:

  • data di consegna alla DGCA della copia cambio dell'opera per le opere televisive e web;
  • data di conferma della classificazione per le opere cinematografiche;
  • data di prima diffusione dell'opera per i videoclip.

Con la richiesta definitiva deve essere presentata la certificazione di effettività e stretta inerenza all'opera dei costi eleggibili sostenuti.

Dal 18 giugno 2025 si procederà alla riapertura della sessione per la presentazione delle richieste di credito d’imposta, sulla base del decreto 10 luglio 2024, n. 225, come modificato ed integrato dalle nuove disposizioni contenute nel c.d. decreto “correttivo” del 22 aprile 2025, n. 141; in particolare, sarà possibile presentare, alternativamente:

  • dal 18 giugno 2025 e fino alla data di scadenza, che sarà comunicata con successivo avviso richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi delle disposizioni di cui al decreto del 10 luglio 2024, n. 225, comprensivo delle modifiche apportate dal decreto correttivo;
     
  • dal 18 giugno 2025 al 28 luglio 2025: richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi della “disciplina transitoria”, che consente l’applicazione del decreto del 4 febbraio 2021, n. 70 e successive modifiche(fermo restando il versamento delle spese istruttorie), in relazione alle opere per le quali, alla data del 14 agosto 2024, alternativamente:
    1. erano stati stipulati contratti, aventi data certa, con fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero con distributori cinematografici;
    2. erano state realizzate almeno quattro settimane consecutive di riprese ovvero il 50% delle giornate di lavorazione.

Si precisa che coloro che hanno già presentato una richiesta di credito d’imposta nel corso della sessione anno 2024 ed intendono ripresentare una nuova domanda per avvalersi della “disciplina transitoria”, che consente l’applicazione del decreto del 4 febbraio 2021, n. 70 e successive modifiche, dovranno indicare in fase di compilazione, nell’apposita sezione, il codice della domanda già presentata che intendono sostituire; in tal caso, non saranno dovute ulteriori spese istruttorie, ma si dovrà allegare alla nuova domanda la ricevuta del versamento già effettuato.

Sarà consentita fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2025 la presentazione delle seguenti richieste:

  • richiesta preventiva e richiesta definitiva in assenza di preventiva per la produzione di opere cinematografiche;
  • richiesta preventiva e richiesta definitiva in assenza di preventiva per la produzione di opere televisive e opere web;
  • richiesta preventiva e richiesta definitiva in assenza di preventiva per la produzione di documentari;
  • richiesta preventiva e richiesta definitiva in assenza di preventiva per la produzione di opere di animazione;
  • richiesta preventiva e richiesta definitiva in assenza di preventiva per la produzione di cortometraggi;
  • richiesta definitiva in assenza di preventiva per la produzione di videoclip.
N.B.: Gentile Cliente, nell'ipotesi in cui la misura fosse di tuo interesse, ti invitiamo a comunicarcelo entro e non oltre il al fine di permettere al Consulente di gestire in tempo utile la tua pratica.
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