Tag
Keywords
Stato Bando
Ente Emanatore
Settori Ateco
Destinatari
Sono ammissibili alla garanzia le micro, piccole e medie imprese e i professionisti e, limitatamente all’operatività su portafogli di finanziamenti, le imprese diverse dalla PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, aventi sede legale ovvero sede operativa sul territorio italiano, che svolgono una qualsiasi attività economica ad eccezione delle seguenti, identificate dalle sezioni della classificazione ATECO 2007:
- K – Attività finanziarie e assicurative, Divisioni 64 e 65;
- O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
- T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
- U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.
Ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2. del Temporary Crisis Framework, oltre agli ordinari requisiti di ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative del Fondo, devono essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti:
- i soggetti beneficiari finali devono avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche);
- i soggetti beneficiari finali non devono essere sottoposti alle sanzioni emanate dall’Unione europea a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e non devono essere posseduti o controllati da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni; nel caso in cui il soggetto beneficiario finale operi nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, l’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo non deve pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
In deroga sono ammissibili anche i soggetti beneficiari finali che, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, siano classificati tra le “imprese in difficoltà” così come definite dal Regolamento 651/2014.
Dimensione impresa
Micro, Piccola, Media, Grande
Ambito territoriale
Iniziative
Investimenti
Sostegno al credito, Risarcimento danni
Interventi ammissibili e spese agevolabili
Per beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” – Sezione 2.2 del Temporary Crisis Framework, le operazioni finanziarie devono avere durata non superiore a 96 mesi e l’importo dell’operazione finanziaria, sommato all’importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie agevolate ai sensi delle sezioni 2.2 e 2.3 del TCF, non può essere superiore, alternativamente:
- al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi, come risultanti da bilanci depositati in Camera di Commercio o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di tre bilanci chiusi e approvati, l’importo massimo è calcolato sulla base del fatturato medio delle annualità disponibili al momento della richiesta dell’agevolazione; se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale è definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei ricavi registrati nel minor intervallo temporale;
- al 50% dei costi sostenuti per l’energia (a titolo esemplificativo: le spese per l’acquisto di energia elettrica, gas, carburanti, ecc.) nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della presente richiesta di agevolazione. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l’energia sostenuti nel minor intervallo temporale;
- al fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 6 mesi, nel caso di imprese diverse dalle PMI con numero di dipendenti non superiore a 499, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica. Si specifica, inoltre, che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19.
Per le richieste di riassicurazione/controgaranzia devono essere rispettate inoltre le ulteriori seguenti condizioni:
- le commissioni applicate al soggetto beneficiario finale possono essere destinate alla copertura del rischio di credito solo per la quota non riassicurata dal Fondo;
- la data di perfezionamento dell’operazione finanziaria deve essere successiva alla data di ammissione all’intervento del Fondo.
Tipo di contributo
Concessione di garanzie
Modalità erogazione contributo
L'importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5.000.000 euro: si applicheranno le seguenti misure.
- Garanzie pari all’80%:
- in favore dei beneficiari finali e delle operazioni finanziarie per le quali non si applica il modello di valutazione del Fondo (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto).
- in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento;
- in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione;
- dal 30 novembre 2022 per i finanziamenti finalizzati alla copertura dei costi sostenuti per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle Disposizioni operative del Fondo. Per la determinazione dell’importo del finanziamento, quest’ultimo deve essere determinato anche attraverso una stima basata sui costi d’esercizio sostenuti per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022.
Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%.
- Garanzie pari al 60% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la misura massima del 60% rappresenta il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante, che comunque non potrà mai essere superiore all’80%.
Per tutti i casi di cui sopra, la misura della controgaranzia è pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato, ovvero pari alla riassicurazione qualora lo stesso non sia autorizzato.
Le percentuali di copertura sono innalzate al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione, a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi, in favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici. Nei confronti delle imprese che realizzano i predetti interventi e che operano in uno o più dei settori o sotto-settori particolarmente colpiti, l'intervento del fondo è gratuito.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi della Sezione 2.2. del Temporary Crisis Framework.
La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 393, l. n. 197/2022) incrementa la dotazione del Fondo di 720.000.000 euro per l'anno 2023.
Cumulabilità
Modalità di partecipazione
Le suddette misure si applicano alle richieste ammissibili alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2. del TCF, a partire dal 30 agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i suddetti requisiti, è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi dei Regolamenti di esenzione, così come definiti nelle Disposizioni Operative del Fondo.
La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 392, l. n. 197/2022) proroga al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, previsto dall’art. 1, co. 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina, di cui all’art. 1, co. 55-bis, della citata l. n. 234 del 2021.
N.B.: Gentile Cliente, nell'ipotesi in cui la misura fosse di tuo interesse, ti invitiamo a comunicarcelo entro e non oltre il
al fine di permettere al Consulente di gestire in tempo utile la tua pratica.
Provvedimento
Num. del
Fonte
Approfondimenti